Art. 74.

      1. L'articolo 714 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 714. - (Istruzione preliminare). - All'udienza, il giudice tutelare, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interessato secondo quanto dispone l'articolo 407, secondo comma, del codice civile, sente le altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni ai sensi dell'articolo 407, terzo comma, del codice civile».

 

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